Nullità del contratto
Se la chiamata non era autorizzata, il contratto concluso è nullo.
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Ti hanno attivato un contratto luce o gas dopo una chiamata commerciale che non avevi autorizzato? Dal 19 giugno 2026 quel contratto può essere nullo per legge.
E l'onere della prova spetta al fornitore, non a te. Consumerismo ti aiuta a far valere i tuoi diritti.
"I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli." (art. 51, comma 8-ter, Codice del Consumo)
Il decreto Bollette (D.L. 21/2026) ha introdotto nel Codice del Consumo il divieto di proporre per telefono contratti di luce e gas senza un'autorizzazione preventiva del consumatore. Le nuove regole sono operative dal 19 giugno 2026.
Se la chiamata non era autorizzata, il contratto concluso è nullo.
È il fornitore a dover dimostrare di avere avuto il tuo consenso.
Hai diritto a riavere quanto pagato al fornitore non autorizzato.
Se almeno uno di questi casi ti riguarda, il tuo contratto potrebbe essere nullo.
che ti proponeva un'offerta luce o gas che non avevi mai richiesto.
senza aver mai dato il consenso a ricevere proposte commerciali da quel fornitore.
senza ricordare di aver mai cambiato contratto.
da un fornitore che non avevi mai autorizzato a contattarti.
Compili il modulo con i dati del contratto e della chiamata ricevuta. Bastano pochi minuti e non servono documenti tecnici.
I nostri esperti verificano se ci sono i presupposti della nullità e ti contattano entro 24 ore con un parere chiaro, senza impegno.
Inviamo il reclamo formale al fornitore e, se serve, attiviamo la conciliazione ARERA. Nessun tribunale, nessuna udienza: la procedura è stragiudiziale e la seguiamo noi.
La prima verifica del tuo caso è gratuita: i nostri esperti analizzano la tua situazione e ti contattano entro 24 ore.
Repertorio n. 37835, sezione APS.
Siamo un'associazione senza scopo di lucro. Se vuoi sostenerci, puoi diventare socio.
Operiamo nelle sedi di conciliazione e presso gli organismi regolatori nazionali.
Delegati in tutta Italia: puoi essere seguito anche localmente, non solo a distanza.
La nuova norma si applica ai contratti stipulati dopo il 19 giugno 2026. Per i contratti precedenti possono però valere altri strumenti di tutela, come la disciplina delle pratiche commerciali scorrette del Codice del Consumo o le delibere ARERA sul teleselling. Segnalaci comunque il caso: valutiamo ogni situazione.
No. La legge ha invertito l'onere della prova: è il fornitore a dover dimostrare di avere avuto un consenso preventivo. Ti basta annotare data, ora e numero della chiamata, se li ricordi. Anche senza questi dati possiamo procedere.
Sì. La nullità del contratto comporta il diritto alla restituzione delle somme versate al fornitore non autorizzato e il ritorno al fornitore precedente. L'importo dipende dal caso specifico.
Il decreto Bollette riguarda espressamente le forniture di luce e gas. Per la telefonia esistono però strumenti analoghi, previsti dal Codice del Consumo e dalle delibere AGCOM. Segnalaci il tuo caso e valutiamo insieme la strada più efficace.
Dopo il reclamo formale il fornitore ha 40 giorni per rispondere. Se la risposta non arriva o non è soddisfacente si attiva la conciliazione ARERA, con tempi medi di 60-90 giorni. Seguiamo noi tutto l'iter.