Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere.
Vale anche per contratti firmati prima del 19 giugno 2026?+
La nuova norma si applica ai contratti stipulati dopo il 19 giugno 2026. Per i contratti precedenti possono tuttavia applicarsi altri strumenti di tutela, come le pratiche commerciali scorrette (D.Lgs. 206/2005) o le delibere ARERA sul teleselling. Ti consigliamo di segnalare il caso comunque: valutiamo ogni situazione.
Devo conservare la registrazione della chiamata?+
No. La legge ha invertito l'onere della prova: è il fornitore a dover dimostrare di aver avuto un consenso preventivo esplicito. Ti basta annotare data, ora e numero della chiamata — se li ricordi. Anche senza questi dati possiamo procedere.
Posso ottenere il rimborso di quanto già pagato?+
Sì. La nullità del contratto comporta il diritto alla restituzione delle somme versate al fornitore non autorizzato e il ripristino del fornitore precedente. L'entità del rimborso dipende dal caso specifico.
Vale anche per la telefonia?+
Il decreto Bollette riguarda espressamente le forniture di luce e gas. Per la telefonia esistono tuttavia strumenti analoghi previsti dal Codice del Consumo e dalle delibere AGCOM. Segnalaci il tuo caso e valutiamo insieme la strada più efficace.
Quanto tempo dura la procedura?+
La fase di reclamo formale al fornitore prevede tempi di risposta di 40 giorni per legge. Se la risposta è assente o insoddisfacente, si attiva la conciliazione ARERA, con tempi medi di 60-90 giorni. Seguiamo tutto noi.