Volo Ryanair Trapani-Bergamo partito con quasi sei ore di ritardo: cosa possono chiedere i passeggeri
Il volo FR9197 del 3 settembre è decollato da Birgi solo all’una e cinquantasette del mattino successivo. Ai passeggeri spetta una compensazione forfettaria e, prima ancora, l’assistenza a terra durante l’attesa. Lo sportello +Tutela di Consumerismo offre supporto gratuito per la richiesta.
Il volo Ryanair FR9197 da Trapani-Birgi a Bergamo Orio al Serio era programmato in partenza alle 20:10 di giovedì 3 settembre 2026. Secondo quanto riferito dalle segnalazioni dei viaggiatori, all’arrivo in aerostazione i passeggeri hanno appreso che la partenza sarebbe stata posticipata per un problema tecnico non meglio specificato. Il decollo è avvenuto solo all’1:57 del 4 settembre, con atterraggio a Orio al Serio alle 3:36: quasi sei ore di ritardo, gran parte delle quali trascorse in aeroporto e con informazioni scarse sui tempi reali dell’attesa.
Il diritto alla compensazione: 250 euro a passeggero
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 riconosce ai passeggeri una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009 (cause riunite C-402/07 e C-432/07), poi confermata dalla sentenza Nelson del 23 ottobre 2012 (C-581/10), ha equiparato al volo cancellato il volo che arriva a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore.
L’importo dipende dalla distanza. Per le tratte intracomunitarie fino a 1.500 chilometri la compensazione è di 250 euro per passeggero. La distanza ortodromica tra Trapani e Bergamo è di circa 900 chilometri, quindi ampiamente all’interno di questa fascia: la somma dovuta è di 250 euro a testa, indipendentemente dal prezzo pagato per il biglietto e anche se il biglietto era una tariffa promozionale.
Il ritardo che conta è quello registrato all’arrivo, cioè al momento in cui almeno una porta dell’aeromobile viene aperta e i passeggeri possono lasciare l’aereo, come chiarito dalla Corte di giustizia con la sentenza Germanwings del 4 settembre 2014 (C-452/13). Sulla base degli orari riportati, il ritardo all’arrivo appare largamente superiore alla soglia delle tre ore.
L’assistenza che il vettore doveva garantire a terra
Prima ancora della compensazione, il Regolamento impone alla compagnia aerea di prendersi cura dei passeggeri durante l’attesa. Per le tratte fino a 1.500 chilometri l’obbligo scatta già dopo due ore di ritardo e comprende pasti e bevande in misura proporzionata all’attesa, due chiamate telefoniche o messaggi, la sistemazione in albergo quando l’attesa impone un pernottamento e il relativo trasferimento da e per l’aeroporto.
Questa assistenza è dovuta sempre, anche quando la compagnia ritiene di non dover pagare la compensazione. Se non è stata fornita, il passeggero che ha sostenuto di tasca propria spese per pasti, taxi o pernottamento può chiederne il rimborso allegando le ricevute.
Il guasto tecnico non basta a evitare il pagamento
La compagnia può liberarsi dall’obbligo di compensazione solo dimostrando che il ritardo dipende da circostanze eccezionali non evitabili anche adottando tutte le misure del caso. La Corte di giustizia ha però chiarito, con la sentenza Wallentin-Hermann del 22 dicembre 2008 (C-549/07) e con la sentenza van der Lans del 17 settembre 2015 (C-257/14), che un problema tecnico emerso nella manutenzione o nell’esercizio ordinario di un aeromobile non è di per se una circostanza eccezionale, perché rientra nel normale rischio di impresa del vettore.
L’onere della prova ricade sulla compagnia aerea, non sul passeggero. Un generico riferimento a un problema tecnico, senza indicazione della natura del guasto, non è sufficiente a giustificare il diniego.
I danni ulteriori
L’articolo 12 del Regolamento fa salvo il diritto a un risarcimento supplementare per i danni realmente subiti e documentabili, dalla coincidenza persa al pernottamento imprevisto, dal parcheggio pagato per un giorno in più al trasferimento notturno per raggiungere la destinazione finale. La compensazione forfettaria può essere detratta dal risarcimento riconosciuto. Per ottenere questa voce servono prove concrete: ricevute, biglietti, prenotazioni.
Che cosa fare adesso, passo per passo
• Conservare la carta d’imbarco, la conferma di prenotazione, le comunicazioni ricevute dalla compagnia via email o sms e ogni ricevuta di spesa sostenuta durante l’attesa.
• Documentare l’accaduto: fotografie del tabellone delle partenze con gli orari, eventuali avvisi affissi in aerostazione, l’ora effettiva di apertura delle porte all’arrivo.
• Presentare reclamo scritto alla compagnia aerea indicando numero del volo, data, codice di prenotazione, nome dei passeggeri e richiesta esplicita della compensazione di 250 euro per ciascun passeggero ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.
• Se la compagnia non risponde o respinge la richiesta, presentare reclamo di secondo livello all’ENAC, che in Italia è l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito dell’ente.
• Valutare, in caso di esito negativo, l’azione davanti al giudice di pace competente o gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
• Muoversi in fretta. I termini entro cui la richiesta va avanzata sono oggetto di orientamenti non uniformi nella giurisprudenza italiana e possono essere più brevi di quanto si immagini: aspettare mesi è il modo più semplice per perdere il diritto.
Un’avvertenza sulle società di recupero crediti da viaggio
Diverse società commerciali si occupano di recuperare le compensazioni aeree trattenendo una percentuale sulla somma ottenuta, che in molti casi supera un quarto dell’importo. È un servizio legittimo, ma prima di firmare un mandato conviene leggere con attenzione le condizioni economiche e verificare quanto resta effettivamente al passeggero.
Come farsi assistere
Consumerismo No Profit APS ETS mette a disposizione dei passeggeri coinvolti lo sportello +Tutela, che assiste nella redazione del reclamo alla compagnia, nel successivo reclamo all’ENAC e nella quantificazione dei danni ulteriori.
I canali dello sportello sono l’indirizzo piututela@consumerismo.it e il numero 0694805440. Nella richiesta è utile indicare fin da subito numero del volo, data, codice di prenotazione. È inoltre possibile inoltrare la segnalazione tramite il seguente form.
Chi si trova nel territorio trapanese può rivolgersi anche allo sportello +Tutela di Trapani sito in Viale Regione Siciliana 69.