Emergenza Sicilia e diritti dei cittadini: Consumerismo No Profit chiarisce cosa può essere sospeso e cosa no
Dal ciclone Harry alla frana di Niscemi: obbligazioni, tutele e limiti attuali
Gli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia riportano al centro dell’attenzione una questione spesso trascurata fino al momento dell’emergenza: cosa succede alle obbligazioni economiche dei cittadini quando beni e servizi diventano inutilizzabili per cause straordinarie.
In queste situazioni, la tutela del consumatore non può essere lasciata all’improvvisazione. È necessario distinguere con precisione tra diritti già riconosciuti dall’ordinamento, misure emergenziali effettivamente operative e annunci politici che, allo stato attuale, non si sono ancora tradotti in provvedimenti concreti.
È su questo terreno che interviene Consumerismo No Profit sta fornendo informazione, orientamento e supporto ai cittadini colpiti, con l’obiettivo di prevenire sovraindebitamento, morosità improprie e segnalazioni negative nei sistemi creditizi.
«In uno stato di emergenza – spiega Giovanni Riccobono, Direttore Generale di Consumerismo No Profit e delegato regionale – la prima tutela è evitare che le famiglie continuino a pagare per beni e servizi che non possono più utilizzare. Il diritto civile e la normativa emergenziale offrono strumenti chiari, ma vanno applicati correttamente, caso per caso, per non esporre i cittadini a ulteriori rischi».
Il quadro normativo: impossibilità sopravvenuta e stato di emergenza
Dal punto di vista giuridico, l’inutilizzabilità di un bene o di un servizio a seguito di un evento calamitoso rientra nella fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, prevista dal Codice Civile. Quando la prestazione non può più essere eseguita per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione può essere sospesa o risolta, perché viene meno la controprestazione che giustifica il pagamento.
A questo impianto generale si affianca il quadro emergenziale. In seguito agli eventi meteorologici estremi riconducibili al cosiddetto “ciclone Harry”, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna, con uno stanziamento iniziale di risorse e la nomina dei Presidenti di Regione come Commissari straordinari.
Ad oggi, il provvedimento pienamente operativo è l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, che disciplina contributi, poteri commissariali e, soprattutto, la sospensione dei mutui per gli immobili danneggiati o sgomberati, misura che riguarda anche il Comune di Niscemi.
Abitazioni e immobili: quando le obbligazioni si fermano
In presenza di inagibilità certificata, le tutele attivabili sono già oggi diverse e concrete.
Il canone di locazione deve essere sospeso, poiché viene meno il godimento dell’immobile. Per i mutui ipotecari relativi ad abitazioni principali o ad attività economiche situate in edifici sgomberati o danneggiati, l’ordinanza consente di chiedere la sospensione delle rate, scegliendo se sospendere l’intera rata o la sola quota capitale. La misura resta valida fino al ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
Anche le utenze domestiche rientrano nel perimetro della forza maggiore. Per luce e gas è possibile richiedere la sospensione delle componenti fisse e, nei casi più gravi, la chiusura dei punti di fornitura. Il servizio idrico e la TARI non sono dovuti per immobili inagibili, poiché il bene non è utilizzabile e non produce rifiuti.
Per quanto riguarda le telecomunicazioni, se le infrastrutture risultano distrutte o inutilizzabili, il contratto può essere risolto senza penali.
Le polizze assicurative devono invece essere attivate per la gestione dei sinistri e delle perizie, laddove previste.
«È fondamentale che i cittadini sappiano che non devono continuare a pagare automaticamente tutto – sottolinea Riccobono –. Ma è altrettanto importante che le richieste siano formalizzate correttamente, con documentazione e comunicazioni scritte, per evitare contestazioni future».
Veicoli danneggiati e obbligazioni collegate
Quando l’evento calamitoso colpisce anche i veicoli, la tutela riguarda sia il profilo fiscale sia quello contrattuale.
In caso di distruzione o perdita di possesso certificata, è possibile richiedere l’esenzione dal bollo auto. Le polizze RCA possono essere risolte con diritto al rimborso del premio non goduto.
Per finanziamenti e leasing legati ai veicoli, è possibile chiedere la sospensione delle rate in attesa della liquidazione assicurativa. Tuttavia, Consumerismo evidenzia un limite rilevante: non esiste ancora una norma emergenziale che estenda automaticamente queste sospensioni ai veicoli, poiché l’ordinanza vigente è ancorata agli immobili danneggiati o sgomberati.
Contributi per affitti e famiglie sfollate
L’ordinanza nazionale prevede un contributo per l’autonoma sistemazione destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta, danneggiata o sgomberata. Gli importi variano in base al numero dei componenti e possono arrivare fino a 900 euro mensili, nei limiti temporali dello stato di emergenza.
A livello regionale e comunale, per Niscemi sono state attivate misure integrative a sostegno delle famiglie sfollate, in coordinamento con la Protezione Civile.
Tributi e altri pagamenti: tra annunci e realtà
Più complesso il quadro relativo a tributi, tasse e altre obbligazioni.
Il Ministro per la Protezione Civile ha annunciato l’intenzione di sospendere tributi, mutui e altre obbligazioni per i residenti coinvolti, ma non tutte queste misure sono oggi operative, soprattutto per utenze, leasing e contratti accessori.
«È qui che si crea maggiore confusione – osserva Riccobono –. Molti cittadini pensano che tutto sia automaticamente sospeso, ma non è così. Per questo serve un lavoro serio di orientamento, per evitare pagamenti indebiti ma anche iniziative sbagliate che potrebbero ritorcersi contro chi è già in difficoltà».
Il ruolo di Consumerismo: prevenzione e accompagnamento
Consumerismo No Profit ha attivato un protocollo di tutela che parte dalla certificazione ufficiale del danno, prosegue con la notifica formale ai fornitori e agli istituti di credito e include la gestione cautelativa dei flussi finanziari, come la revoca degli addebiti automatici per servizi non più erogati.
Un passaggio centrale riguarda anche il monitoraggio delle banche dati creditizie, per prevenire segnalazioni di morosità improprie che potrebbero compromettere ulteriormente la posizione dei cittadini colpiti.
«La tutela in emergenza non è solo sospendere pagamenti – conclude Giovanni Riccobono –. È accompagnare le persone in un momento di fragilità, garantendo informazione corretta, diritti esigibili e una rappresentanza responsabile. La vera emergenza, oltre a quella materiale, è evitare che il danno si trasformi in esclusione economica e finanziaria».